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La fase di transizione dell’ultima tappa dell’eradicazione della BVD volge al termine: dal 1° novembre 2026 si applica il nuovo stato BVD

Dal 1° novembre 2026, il nuovo stato BVD si applicherà a tutte le aziende detentrici di bovini. Le aziende con lo stato «indenne da BVD» possono trasferire gli animali senza restrizioni. Per le aziende «non indenni da BVD» valgono invece determinate condizioni.

Dal vecchio al nuovo stato BVD

A partire dal 1° novembre 2026 il nuovo stato BVD si applicherà a tutte le aziende detentrici di bovini. Le aziende con lo stato «indenne da BVD» non sono soggette ad alcuna restrizione per quanto riguarda il traffico di animali.

Per le aziende con lo stato «non indenne da BVD» valgono invece delle restrizioni: gli animali provenienti da aziende «non indenni da BVD» non possono più essere trasferiti in altre aziende senza un test negativo per la BVD. È escluso il trasporto diretto al macello.

Qualora si fosse comunque interessati all’acquisto o alla vendita di un animale proveniente da un’azienda «non indenne da BVD», l’animale in questione deve essere risultato negativo al test per il virus della BVD almeno 10 giorni prima del trasferimento. Le femmine di età superiore agli 8 mesi devono inoltre presentare un risultato negativo al test degli anticorpi.

La partecipazione a mercati di bestiame, esposizioni e aste, nonché l’estivazione comune con animali di altre aziende non è consentita per gli animali provenienti da aziende «non indenni da BVD».

Affinché un’azienda ottenga lo stato «indenne da BVD» dal 1° novembre 2026, devono essere soddisfatti tre criteri:

  • Criterio 1 – nessun animale PI nell’effettivo: negli ultimi 18 mesi non ci sono stati animali persistentemente infetti (PI) nell’effettivo e attualmente non ci sono animali sotto sequestro in azienda.
  • Criterio 2 – sorveglianza negativa: i risultati della sorveglianza ufficiale della BVD sono stati sempre negativi per un periodo di tempo sufficientemente lungo, senza evidenze di circolazione del virus nell’azienda.
  • Criterio 3 – traffico di animali controllato: tutti i bovini introdotti nell’azienda negli ultimi 12 mesi provengono da aziende con un semaforo verde ovvero con un rischio trascurabile di BVD oppure sono risultati almeno una volta negativi all’antigene o al genoma del virus della BVD.

Gli attuali stati BVD «sotto sequestro», «non sotto sequestro» e «singoli animali sotto sequestro» rimangono validi fino al 31 ottobre 2026.

Con ciò si conclude la fase di transizione dell’ultima tappa dell’eradicazione della BVD.

BVD, un’epizoozia trasmessa tramite il commercio degli animali: acquistare animali solo da aziende indenni da BVD

I detentori di animali proteggono i loro effettivi dalla BVD acquistando esclusivamente animali provenienti da aziende «indenni da BVD», ovvero contrassegnate con un semaforo verde nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA).

Qualora fosse necessario acquistare un animale da un’azienda «non indenne da BVD», occorre chiarire direttamente con i partner commerciali se l’animale in questione possa essere trasferito e se siano disponibili i risultati negativi al test per la BVD necessari.

Eradicazione a lungo termine della BVD

La BVD può causare gravi danni economici alle aziende detentrici di bovini. Dal 2008, quindi, si stanno compiendo grandi sforzi per eradicare l’epizoozia, grazie ai quali la situazione in Svizzera è notevolmente migliorata: attualmente, più del 99 % delle aziende detentrici di bovini è ufficialmente indenne dalla BVD.