Domande e risposte sulla sperimentazione animale
Qui trovate le domande e risposte più importanti sulla sperimentazione animale in Svizzera. I contenuti si basano sulle domande dei cittadini.
Autorizzazioni
Per ogni esperimento sugli animali occorre presentare domanda al servizio cantonale specializzato (autorità in materia di protezione degli animali del servizio veterinario). I ricercatori devono dimostrare che l’utilità per la società è maggiore rispetto alla sofferenza inflitta agli animali (ponderazione degli interessi). La commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali valuta ogni esperimento che compromette il benessere degli animali e verifica che i criteri per la valutazione dell’indispensabilità ai sensi dell’art. 137 OPAn siano rispettati e che siano soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Sulla base della raccomandazione formulata dalla commissione, il servizio cantonale specializzato decide se rilasciare o meno l’autorizzazione.
Gli esperimenti sugli animali devono essere condotti secondo lo stato più attuale delle conoscenze e soddisfare i requisiti della buona prassi di ricerca.
Sì. Ai sensi dell’art. 25 LPAn l’USAV può ricorrere ai rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale. L’USAV esercita la sorveglianza federale sulla sperimentazione animale e può opporsi a un’autorizzazione cantonale se un progetto di sperimentazione non è conforme alle prescrizioni in materia di protezione degli animali.
Il numero degli esperimenti sugli animali autorizzati in Svizzera viene pubblicato annualmente nell’ambito della statistica ufficiale.
Per ottenere queste informazioni, consultate la statistica annuale della sperimentazione animale e la dashboard dell’USAV.
Maggiori informazioni: Statistica della sperimentazione animale
Un esperimento sugli animali viene autorizzato se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 140 dell’ordinanza sulla protezione degli animali:
- non viene superata la misura indispensabile;
- la ponderazione degli interessi ai sensi dell’art. 19 cpv. 4 LPAn va a favore dell’esperimento;
- l’obiettivo è ammissibile, sono definiti criteri di sorveglianza e d’interruzione appropriati;
- le direttive per l’allevamento e la produzione di animali con mutazioni patologiche sono rispettate;
- i requisiti riguardanti la detenzione, il trattamento e la provenienza degli animali, l’infrastruttura e la marchiatura nonché quelli posti agli istituti, ai laboratori e al personale sono soddisfatti;
- le responsabilità per la detenzione degli animali prima, durante e dopo l’esperimento sono disciplinate;
- per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, i requisiti relativi alla detenzione, all’allevamento, all’infrastruttura, al personale e alle responsabilità costituiscono le condizioni di autorizzazione.
Le domande respinte sono documentate nella statistica annuale della sperimentazione animale e nella dashboard dell’USAV.
Maggiori informazioni: Statistica della sperimentazione animale
Una domanda viene respinta se non sono rispettate le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. I motivi possono essere:
- le informazioni necessarie possono essere ottenute secondo il principio delle 3R con un numero inferiore di animali, un aggravio minore per l’animale o un metodo alternativo;
- il metodo proposto non è adatto;
- la domanda è incompleta o non sufficientemente verificabile;
- la ponderazione degli interessi dimostra che i benefici attesi non giustificano l’aggravio per gli animali da laboratorio;
- l’esperimento persegue uno scopo inammissibile.
I ricercatori e i centri di detenzione di animali da laboratorio devono notificare non solo il numero di animali utilizzati negli esperimenti, ma anche il numero di animali allevati o importati a tale scopo (art. 145 dell’ordinanza sulla protezione degli animali).
Gli animali da laboratorio vengono allevati per soddisfare il fabbisogno dei progetti di ricerca. A tal fine occorrono animali con determinate caratteristiche (ad es. uno specifico sesso o certi caratteri genetici). Per ottenere animali con le caratteristiche desiderate, è necessario che ne nascano più di quanti ne possano essere utilizzati in seguito, in particolare nel caso delle linee geneticamente modificate, in cui molti animali non manifestano i caratteri auspicati.
Attualmente, i centri di detenzione di animali da laboratorio non sono tenuti a comunicare cosa ne sia degli animali non utilizzati. Questa notifica sarà obbligatoria a partire dal 1° febbraio 2027. Allo stato attuale si presume che la maggior parte di questi animali venga soppressa.
Molti animali devono essere uccisi precocemente se non presentano le caratteristiche necessarie per l’esperimento. Ciò vale in particolare per le linee geneticamente modificate. Gli animali che non presentano le caratteristiche desiderate non possono essere utilizzati negli esperimenti, ma sono stati necessari per ottenere gli animali da impiegare nell’esperimento.
Questi animali vengono uccisi o utilizzati per l’allevamento.
Esperimenti sugli animali
Chi effettua esperimenti sugli animali o alleva e detiene animali da laboratorio deve disporre delle conoscenze necessarie, aver assolto una formazione riconosciuta e frequentare regolarmente corsi di aggiornamento. I ricercatori devono seguire una formazione teorica e pratica su più giorni, grazie alla quale acquisiscono nozioni fondamentali in materia di etica, legislazione, principio delle 3R, pianificazione degli studi, valutazione e trattamento appropriato degli animali.
Anche le persone che accudiscono gli animali da laboratorio in appositi centri di detenzione necessitano di una formazione adeguata e seguono regolarmente corsi di aggiornamento.
La maggior parte degli esperimenti sugli animali viene effettuata nelle scuole universitarie, in particolare nell’ambito della ricerca biomedica. Anche il settore dell’industria conduce sperimentazioni, sia a scopo di ricerca che per le verifiche prescritte dalla legge in relazione all’efficacia e alla sicurezza dei medicamenti (tossicologia) nonché ai loro effetti sull’organismo (farmacologia). Spesso anche l’impiego di animali volto a chiarire questioni sulla loro detenzione o a scopo formativo è considerato sperimentazione animale.
L’USAV pubblica questi dati nella Statistica della sperimentazione animale e, sotto forma di grafici interattivi, nella propria dashboard:
Maggiori informazioni: Statistica della sperimentazione animale
L’aumento degli esperimenti con livello di gravità 2 o 3 ha diverse ragioni. L’analisi della statistica della sperimentazione animale 2013-2024 mostra quanto segue:
- nell’ambito delle «malattie nell’essere umano» il numero degli esperimenti che compromettono il benessere degli animali è aumentato costantemente, mentre i livelli di gravità 0 e 1 hanno registrato un calo significativo;
- ha evidenziato una crescita particolarmente forte il numero di esperimenti che compromettono il benessere degli animali effettuati nel campo dell’oncologia (cancro);
- la neurologia (malattie del cervello e dei nervi) è rimasta stabile nel corso degli anni, mentre altri settori hanno subito solo lievi variazioni;
- per quanto riguarda gli animali geneticamente modificati, il numero di esperimenti che compromettono il loro benessere è aumentato, mentre quello degli esperimenti meno stressanti è lievemente diminuito;
- parallelamente, sono diminuiti gli esperimenti stressanti con animali non geneticamente modificati, mentre è aumentata la quota di esperimenti che compromettono il benessere degli animali geneticamente modificati.
I dati relativi alla sperimentazione animale mostrano, ad esempio, che la ricerca sul cancro è in aumento, ma non consentono di trarre conclusioni definitive sulle cause. Tra le possibili ragioni figurano il cambiamento delle priorità di ricerca o l’adozione di nuovi modelli, più rilevanti dal punto di vista scientifico, ma anche più stressanti per gli animali. L’aumento degli esperimenti sugli animali che causano gravi sofferenze, osservato dal 2013, è stato ulteriormente influenzato da fine agosto 2018 dalla revisione delle informazioni tecniche 1.04 sui livelli di gravità dell’USAV. Questa revisione ha fatto sì che dal 2018 le sofferenze causate dagli esperimenti tendano a essere più spesso associate a un livello di gravità più elevato.
Nel periodo 2014-2023 sono stati utilizzati in media circa 88 000 animali in meno all’anno rispetto al periodo 2004-2013. Ciononostante, negli anni 2014-2023 gli esperimenti con livello di gravità 2 (+26 000 animali/anno) e 3 (+3000 animali/anno) sono aumentati.
Questo incremento nel livello di gravità 3 è anche dovuto al fatto che all’inizio degli anni 2000 le cifre erano già molto elevate.
Tuttavia i numeri relativi agli animali, in sé e per sé, non sono adatti per valutare l’efficacia del principio delle 3R. Non esistono statistiche sul numero di alternative utilizzate. Il numero di animali e le sofferenze a loro inflitte riflettono l’attuale fabbisogno nell’ambito della ricerca, i modelli disponibili e l’attività di ricerca in Svizzera. L’applicazione delle 3R riduce il numero di animali da laboratorio coinvolti e l’aggravio che subiscono. Non è però possibile quantificare tale riduzione.
Il modo migliore per constatare l’efficacia del principio delle 3R è quello di osservare esempi concreti, come la sostituzione del Rabbit Pyrogen Test, che secondo le conoscenze attuali non viene più utilizzato in Svizzera da diversi anni.
Dal 2018 la Confederazione sostiene l’ulteriore sviluppo e l’attuazione del principio delle 3R in collaborazione con le università, Interpharma e la Protezione svizzera degli animali attraverso il Centro di competenza 3R. L’attenzione è rivolta a ricerca, comunicazione, formazione e monitoraggio. Inoltre, nel 2021 il Consiglio federale ha lanciato il Programma Nazionale di Ricerca (PNR) 79 incentrato sull’innovazione nel campo delle 3R, l’attuazione, l’etica e la società.