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Il principio «Cassis de Dijon» applicato agli oggetti d’uso

Il principio «Cassis de Dijon» facilita l’importazione degli oggetti d’uso: i prodotti commercializzati legalmente nell’UE o nello SEE possono essere venduti anche in Svizzera. Ai cosmetici si applicano alcune regole speciali.

Il principio «Cassis de Dijon»

Il principio «Cassis de Dijon» costituisce un pilastro del mercato interno dell’UE. Obbliga gli Stati membri a riconoscere reciprocamente le prescrizioni nazionali finché non esistono norme a livello europeo. In questo modo, le merci vendute legalmente in Paese dell’UE possono in linea di principio essere vendute anche negli altri Stati membri senza ulteriori controlli.

Basi legali

L’applicazione del principio «Cassis de Dijon» in Svizzera si basa su:

Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE)

Regole speciali per i cosmetici

Il principio «Cassis de Dijon» si applica ai cosmetici importati. Ciò significa che devono essere pienamente conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009 ed essere legalmente commercializzati in uno Stato membro dell’UE o dello SEE.

Secondo l’articolo 16e capoverso 2 LOTC è sufficiente che l’informazione sul prodotto cosmetico, inclusi le avvertenze, i consigli di prudenza e le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, siano redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

Attenzione: le autorità esecutive cantonali svizzere non hanno accesso al portale europeo di notifica dei prodotti cosmetici (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Per questo motivo devono quindi essere disponibili tutti i documenti richiesti secondo il diritto UE, ad esempio la prova della PIF o il numero di notifica.

La classificazione di un prodotto deve essere effettuata secondo il diritto svizzero. In Svizzera i disinfettanti per le mani (come i gel per le mani a base di enatonolo) sono considerati biocidi e non cosmetici. Poiché i biocidi sono soggetti a omologazione, il principio «Cassis de Dijon» non si applica (cfr. art. 16a cpv. 2 lett. a LOTC) e la loro competenza spetta all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

UFSP: Omologazione dei biocidi