Analisi di alimenti e oggetti d’uso
Le analisi di alimenti e oggetti d’uso sono svolte da laboratori ufficiali e privati. La rete di laboratori nazionali di riferimento garantisce che le analisi ufficiali in Svizzera vengano effettuate secondo metodi uniformi e conformi agli standard europei.
L’analisi degli alimenti e degli oggetti d’uso permette di verificare che i prodotti siano sicuri per la salute e che nessuno venga ingannato. I laboratori ufficiali e privati svolgono le analisi con metodi scientificamente riconosciuti, alcuni dei quali prescritti dalla legge.
Il ruolo dei laboratori nazionali di riferimento
I laboratori nazionali di riferimento in Svizzera garantiscono che i laboratori ufficiali applichino metodi di analisi uniformi. Essi sono integrati nella rete europea dei laboratori di riferimento e rappresentano quindi un’interfaccia tra i laboratori europei di riferimento e i laboratori svizzeri ufficiali e privati.
I laboratori nazionali di riferimento vengono designati dalla Confederazione. I mandati hanno generalmente una durata di cinque anni. I loro compiti sono, tra le altre cose:
- collaborare con i laboratori di riferimento europei
- coordinare le attività dei laboratori ufficiali in relazione ai metodi di analisi
- inoltrare le informazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione europea all’USAV e ai laboratori ufficiali
- sostenere a livello tecnico e scientifico l’USAV.
Metodi di campionatura e di analisi
I requisiti per i metodi di campionatura e di analisi sono stabiliti in due ordinanze:
- Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari(OELDerr)
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
Tali procedure sono descritte nelle seguenti ordinanze e sono disponibili presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV) I laboratori sono tenuti a utilizzare il metodo più adatto per i diversi tipi di analisi.
- Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)
- Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)
- Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)
- Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
- Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)