Passare al contenuto principale

Accesso ai documenti ufficiali

In virtù della legge sulla trasparenza (LTras), ogni persona ha il diritto di consultare documenti ufficiali e ottenere informazioni in merito al loro contenuto. Scoprite come richiedere l’accesso a questi documenti.

Qualsiasi persona, indipendentemente dalla nazionalità o dalla forma giuridica, può richiedere l’accesso ai documenti ufficiali, i quali comprendono tutte le informazioni su un compito pubblico disponibili in forma scritta o digitale e in possesso di un’autorità soggetta alla LTras. Le informazioni devono inoltre essere in possesso dell’autorità da cui provengono o a cui sono state trasmesse da terzi.

Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione

Ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione

Come si può presentare una domanda?

Potete inviare la vostra domanda a bgoe@blv.admin.ch.

Una motivazione non è necessaria. Tuttavia, la domanda deve essere formulata nel modo più preciso possibile (ad es. data, titolo, ambito) in modo da poter identificare i documenti richiesti. In caso di dubbi, si consiglia di informarsi presso l’USAV:

Telefono: +41 58 465 59 48

E-mail: bgoe@blv.admin.ch

Limitazioni

La LTras prevede eccezioni. L’accesso può essere limitato, posticipato o negato se ciò mette a rischio, ad esempio, quanto segue:

  • i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni
  • la sfera privata di terzi
  • le informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto
  • i segreti professionali, di fabbricazione o d’affari.

Nell’ambito derrate alimentari e nutrizione vale inoltre quanto segue: i rapporti di controllo, i documenti contenenti le conclusioni dei controlli e i risultati di studi e di ricerche non sono accessibili nella misura in cui questi consentano di risalire ai fabbricanti, ai distributori o ai prodotti interessati (art. 24 cpv. 4 della legge sulle derrate alimentari).

Termini e procedura

L’USAV esamina la domanda. Decide se l’accesso è concesso o se si applica un’eccezione e motiva per iscritto un eventuale rifiuto o limitazione. Il termine di trattamento della domanda è di norma di 20 giorni e può essere prorogato in caso di documenti complessi o di consultazione di terzi.