Allevamento di pollame

L’allevamento deve essere praticato in modo da ottenere animali sani.

L’allevamento di animali, quindi anche quello di pollame, deve essere praticato in modo da ottenere animali sani. Il benessere e la dignità degli animali non devono essere compromessi dalla selezione di determinate caratteristiche. È vietato allevare animali che per motivi ereditari presentano malformazioni o sono privi di parti del corpo o di organi tipici della specie. Maggiori informazioni sulla protezione degli animali nell’allevamento si trovano nel commento relativo all’ordinanza dell’USAV sulla protezione degli animali nell’allevamento (si veda «Ulteriori informazioni»).

Allevamento a titolo commerciale

I polli tenuti a scopo commerciale devono ingrassare in breve tempo (animali da ingrasso) oppure deporre molte uova (galline ovaiole). La legislazione sulla protezione degli animali fa in modo che oltre all’elevata produttività, importante dal punto di vista commerciale, vengano adeguatamente considerate le esigenze degli animali.

Allevamento di pollame di razza

Il pollame di razza è allevato soprattutto per il piacere dato dalla varietà di forme e colori che presentano le diverse razze. Gli animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi non possono partecipare alle manifestazioni (art. 30a cpv. 4 lett. b OPAn e la sezione «Esposizioni e altre manifestazioni »).

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 20.10.2020

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https://www.blv.admin.ch/content/blv/it/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/huehner/zucht-huehner.html