Conservazione delle specie nelle esportazioni: procedure e linee guida
L’esportazione di piante e animali protetti dalla CITES, nonché loro parti e derivati. è soggetta a norme sulla conservazione delle specie. Scoprite quando servono documenti CITES e come si svolge l’iter prima e durante l’esportazione.
Le partite contenenti specie animali e vegetali protette dalla legislazione svizzera sulla conservazione delle specie (CITES) sono soggette ad autorizzazione al momento dell’esportazione. La CITES si applica non solo alle piante e agli animali vivi, ma anche alle loro parti e ai loro derivati.
Prima dell’esportazione
Prima dell’esportazione, verificate se la vostra partita è soggetta alle disposizioni in materia di conservazione delle specie e quali documenti CITES sono necessari.
Iter relativo all’esportazione
Se è disponibile il certificato CITES richiesto, l’esportazione può avere luogo.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (ad es. l’esportatore o l’impresa di spedizione) dichiara la partita all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) come merce CITES regolamentata.
Maggiori informazioni:
UDSC: Informazioni dettagliate sulla dichiarazione doganale – CITES Esportazione
Il certificato CITES deve essere presentato in originale all’UDSC al momento dell’esportazione. L’UDSC verifica la documentazione e certifica l’esportazione se tutto è in regola. Sul certificato viene apposto il timbro nell’apposito campo e si indica la quantità effettivamente esportata.
Se nella dichiarazione della merce non viene indicato alcun certificato CITES o ne viene indicato uno errato, oppure se tale certificato non viene presentato su richiesta, l’UDSC respinge la spedizione. L’USAV può contestare la partita.