Prescrizioni per la sperimentazione animale e i centri di detenzione di animali da laboratorio
Sperimentazione animale e centri di detenzione di animali da laboratorio: basi legali, documentazione sulle procedure di autorizzazione, sulla formazione del personale specializzato, sugli obblighi di comunicazione e sull’applicazione animex-ch.
Sperimentazione animale
Qui troverete le informazioni utili in caso di ricorso alla sperimentazione animale. Quest’ultima include qualsiasi azione eseguita su animali vivi per scopi scientifici, ad esempio per la verifica di questioni scientifiche, principi attivi o per scopi didattici e presuppone un’autorizzazione.
Le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali devono essere presentate tramite l’applicazione «animex-ch».
Il servizio cantonale competente e la Commissione cantonale per la sperimentazione animale esaminano ogni domanda presentata. Se necessario, chiariscono con il richiedente le questioni aperte; successivamente la Commissione per la sperimentazione animale formula una raccomandazione ai fini della decisione, che viene emessa dal servizio cantonale competente. L’autorizzazione è valida per un massimo di tre anni.
La procedura di autorizzazione garantisce che vengano approvati esclusivamente i progetti di sperimentazione animale per i quali sia dimostrata l’idoneità al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, la necessità dell’intervento e un bilancio favorevole fra beneficio atteso per la società e sofferenza inflitta agli animali.
L’ordinanza sulla sperimentazione animale classifica la sofferenza causata da interventi o misure in quattro livelli di gravità. La procedura di autorizzazione valuta se il beneficio degli esperimenti giustifica la sofferenza inflitta agli animali. Il beneficio per la società deve essere nettamente maggiore della sofferenza.
Livello di gravità 0
Nessuna sofferenza, ad es. studi osservazionali nell’ambiente di detenzione usuale senza pretrattamento:
interventi e pratiche che non provocano dolori, sofferenze o lesioni, non incutono paura e non causano un peggioramento delle condizioni generali di salute.
Livello di gravità 1
Lieve sofferenza, ad es. singolo prelievo di sangue dalla vena caudale del topo (quantità massima raccomandata):
interventi e pratiche che provocano dolori o lesioni di lieve entità e di breve durata oppure un lieve peggioramento delle condizioni generali di salute.
Livello di gravità 2
Media sofferenza, ad es. interventi chirurgici con peggioramento temporaneo:
interventi e pratiche che provocano dolori, sofferenze o lesioni di media entità e di breve durata oppure di lieve entità e di media o lunga durata, incutono una paura di media entità e di breve durata o causano un grave peggioramento delle condizioni generali di salute di breve o media durata.
Livello di gravità 3
Grave sofferenza, ad es. impianto di tumori aggressivi:
interventi e pratiche che provocano dolori di media o grave entità e di media o lunga durata, sofferenze di lunga durata, lesioni significative, incutono una paura di lunga durata oppure causano un grave peggioramento delle condizioni generali di salute.
Anche i criteri di interruzione e le misure per ridurre la sofferenza degli animali sono determinanti per la classificazione delle misure e delle pratiche sugli animali. Per criteri di interruzione si intende un elenco di sintomi per i quali gli animali vengono uccisi o esclusi dall’esperimento al fine di evitare sofferenze eccessive. I ricercatori stabiliscono in anticipo quali misure saranno adottate nel corso dell’esperimento per ridurre le sofferenze e quando l’esperimento stesso dovrà essere interrotto.
Stato: dicembre 2025 Il 1° febbraio 2025 sono entrate in vigore due ordinanze riviste: l’ordinanza sulla protezione degli animali e l’ordinanza sulla sperimentazione animale. Per alcune disposizioni sono previsti termini transitori, mentre ulteriori nuove disposizioni entreranno in vigore solo in un secondo momento. Il 1° febbraio 2026 entreranno in vigore le seguenti disposizioni nuove o modificate:
A partire da fine febbraio 2027, per la prima volta, i centri di detenzione di animali da laboratorio dovranno comunicare nel modulo HC non solo il numero di animali allevati, prodotti e importati, ma anche, in due nuove categorie, il numero di animali che non vengono utilizzati in un esperimento ma che a) sono stati ceduti a terzi o b) sono stati uccisi o sono morti (art. 145 cpv. 1 lett. b OPAn). Per poter comunicare correttamente le cifre a fine febbraio 2027, il numero di animali deve essere registrato e conteggiato nelle nuove categorie ai sensi dell’art. 29 dell’ordinanza sulla sperimentazione animale già a partire dal 1° gennaio 2026.
Va osservato quanto segue:
le modifiche riguardano nel 2026 solo i centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati. Questi devono assicurarsi di registrare i dati corretti a partire dal gennaio del 2026. In tale ambito occorre tenere presente i principi seguenti:
topi e ratti devono ora essere conteggiati dal nono giorno dopo la nascita. Per tutte le altre specie animali si applicano le disposizioni vigenti, ora riassunte nell’articolo 29 dell’ordinanza sulla sperimentazione animale. Sono considerati «consegnati a terzi» gli animali vivi che (1) non sono utilizzati in un esperimento, (2) non sono consegnati a un altro centro di detenzione di animali da laboratorio autorizzato e sono stati consegnati a persone o istituzioni al di fuori del centro di detenzione di animali da laboratorio, ad esempio attraverso il collocamento in un’azienda di detenzione di animali privata (rehoming).
Gli «animali uccisi e morti» devono sempre essere conteggiati nel centro di detenzione di animali da laboratorio in cui sono stati uccisi o sono morti.
Come finora: gli animali devono essere conteggiati per specie. Gli animali provenienti da linee con mutazioni patologiche devono essere segnalati separatamente per ognuna di queste linee; gli animali provenienti da linee prive di mutazioni patologiche possono essere raggruppati per specie animale, con distinzione fra animali geneticamente modificati e non geneticamente modificati (art. 145 cpv. 1 lett. b. OPAn; art. 29 cpv. 4 dell’ordinanza sulla sperimentazione animale).
In collaborazione con i Cantoni e con i centri di detenzione di animali da laboratorio, nel 2026 l’USAV preparerà quanto segue:
una revisione delle note esplicative del modulo HC, che funge da direttiva per la registrazione dei dati statistici nei centri di detenzione di animali da laboratorio (luglio 2026)
specifica delle modifiche in animex-ch (giugno 2026)
corsi di formazione per la registrazione del modulo HC (da settembre 2026)
Per condurre esperimenti sugli animali, è necessario presentare una domanda al servizio cantonale competente. L’autorizzazione viene concessa solo se sono soddisfatti tutti i requisiti previsti. Si può ricorrere alla sperimentazione animale solo in assenza di alternative e qualora sia scientificamente inevitabile. Qualsiasi sofferenza deve essere ridotta al minimo indispensabile e accompagnata da misure volte a ridurre il dolore e lo stress. I Cantoni sono responsabili per l’autorizzazione e il controllo degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione degli animali da laboratorio.
Le domande di autorizzazione devono essere presentate tramite l’applicazione «animex-ch».
I moduli possono essere utilizzati a scopi didattici o per preparare una domanda. Di seguito troverete tutti i modelli e le spiegazioni.
Moduli, informazioni tecniche e precisazioni sulla sperimentazione animale
Documentazione: promemoria sulla sperimentazione animale
I seguenti documenti sono stati redatti nell’ambito del «Manuale per l’esecuzione della protezione degli animali», un lavoro congiunto del Servizio veterinario svizzero (Confederazione e Cantoni). Qui verranno pubblicati documenti selezionati (presentati alla Commissione permanente per la protezione degli animali e da questa approvati), rivolti non solo alle autorità di esecuzione, ma anche a ricercatori, responsabili dei centri di detenzione di animali da laboratorio, incaricati della protezione degli animali e commissioni per gli esperimenti sugli animali.
Requisiti per i centri di detenzione di animali da laboratorio
Per la detenzione, l’allevamento e la cura di animali da laboratorio vanno osservati precisi requisiti legali.
I centri di detenzione di animali da laboratorio necessitano di un’autorizzazione da parte del servizio cantonale competente e vengono regolarmente ispezionati. Devono detenere e curare gli animali in modo professionale e rispettare i requisiti prescritti in materia di formazione e detenzione.
Le domande per i centri di detenzione di animali da laboratorio devono essere presentate tramite l’applicazione «animex-ch».
Moduli, informazioni tecniche e precisazioni sui centri di detenzione di animali da laboratorio
Produzione e allevamento di linee geneticamente modificate e animali con mutazioni patologiche
Se producete animali geneticamente modificati, potete presentare una domanda per la cosiddetta autorizzazione semplificata per la produzione, a condizione che vengano utilizzati metodi riconosciuti (allegato 1 dell’ordinanza sulla sperimentazione animale).
È possibile allevare linee animali con aggravi di origine genetica solo con un’autorizzazione speciale. Se durante il relativo rilevamento viene constatato un aggravio, è necessario segnalarlo alle autorità cantonali e richiedere un’autorizzazione per l’allevamento di questi animali.
Per la produzione di animali geneticamente modificati occorre presentare una domanda di autorizzazione semplificata, a condizione che si utilizzino metodi riconosciuti ai sensi dell’ordinanza sulla sperimentazione animale (allegato 1). Tutti gli altri metodi di produzione richiedono un’autorizzazione per la sperimentazione animale.
Nel caso di animali geneticamente modificati di nuova produzione, deve essere effettuato un rilevamento dell’aggravio. Se quest’ultimo conferma che gli animali presentano un aggravio, è necessario segnalarlo al servizio cantonale competente.
Le linee animali in cui si riscontrano dolore, sofferenza, lesioni, paura o altri aggravi per motivi genetici possono essere allevate solo con un’autorizzazione speciale e in ogni caso solo in misura limitata. Per riconoscere le linee con mutazioni patologiche, è necessario effettuare un rilevamento dell’aggravio. Qualsiasi aggravio individuato deve essere ridotto adottando misure adeguate.
Se durante detto rilevamento viene accertato che gli animali di una linea presentano una mutazione patologica, bisogna segnalarlo alle autorità cantonali, indicando una descrizione degli aggravi e delle misure immediatamente adottate per ridurli al minimo.
Rapporti e notifiche sugli esperimenti condotti sugli animali
L’USAV pubblica ogni anno una statistica di tutti gli esperimenti sugli animali contenente tutte le informazioni necessarie per valutare l’applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.
Chi effettua esperimenti sugli animali è tenuto a presentare, per ogni esperimento autorizzato, rapporti tramite il sistema d'informazione animex-ch. Per gli esperimenti che si estendono su più anni, un rapporto intermedio relativo all'attività sperimentale dell'anno civile precedente deve essere presentato annualmente entro la fine di febbraio. Al termine dell'esperimento – al più tardi allo scadere dell'autorizzazione – deve essere presentato un rapporto finale. Entrambi i rapporti comprendono il titolo, il settore, lo scopo dell'esperimento, il numero di animali per specie nonché il grado di gravità classificato retrospettivamente in base al peso effettivamente subito dagli animali. L'USAV pubblica queste informazioni nella statistica sulla sperimentazione animale.
I ricercatori inviano i propri rapporti e le notifiche per via elettronica tramite l’applicazione «animex-ch». Qualora non si disponga di un accesso ad «animex-ch» o se le procedure di autorizzazione vengono svolte al di fuori dell’applicazione, i relativi moduli sono disponibili qui.
Se non si dispone di un accesso all’applicazione «animex-ch», è necessario contattare la persona responsabile presso il proprio istituto o l’ufficio veterinario cantonale.
Compatibilità
«animex-ch» è compatibile con i browser web Edge, Firefox, Chrome e Safari.
Trattamento dei dati
«animex-ch» è un'applicazione web. Assicuratevi che lo stesso oggetto non venga modificato da due persone contemporaneamente, altrimenti le modifiche potrebbero non essere registrate correttamente. Salvate regolarmente i dati inseriti, anche se ciò avviene in parte in modo automatico.
Supporto
Istruzioni, video e domande e FAQ sono disponibili nel centro assistenza di «animex-ch».
In caso di problemi, contattate prima il superuser del vostro istituto. Se non è possibile risolvere il problema, contattate il servizio veterinario cantonale competente per il vostro istituto.
Vi preghiamo di segnalare all’helpdesk di «animex-ch» eventuali problemi che non possono essere risolti dai superuser dell’istituto o dal servizio veterinario cantonale, allegando screenshot completi:
Chiunque effettui esperimenti sugli animali deve possedere le competenze necessarie, seguire una formazione specifica e regolari formazioni continue. Le stesse esigenze in materia di formazione e formazione continua valgono anche per le persone addette all’accudimento degli animali nei centri di detenzione di animali da laboratorio.
Grazie ai corsi di formazione è possibile acquisire le necessarie conoscenze sulle principali disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali, compreso il principio delle 3R, nonché sull’esecuzione degli esperimenti. I corsi di formazione e formazione continua garantiscono che gli specialisti dispongano delle conoscenze attuali nello svolgimento del proprio lavoro e che le sofferenze degli animali siano ridotte al minimo. Ulteriori requisiti si applicano per i responsabili d’esperimento.
Persone che eseguono gli esperimenti, responsabili d’esperimento, direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio e incaricati della protezione degli animali.
Le persone che eseguono esperimenti sugli animali o ne sono responsabili, che gestiscono un centro di detenzione di animali da laboratorio o sono incaricate della protezione degli animali devono completare corsi di formazione teorica e pratica articolati su diversi giorni. Questi corsi devono trattare i requisiti della legislazione sulla protezione degli animali e i contenuti rilevanti per la funzione delle persone menzionate (ad esempio, detenzione adeguata alla specie, trattamento rispettoso degli animali, riconoscimento e trattamento del dolore e molto altro).
Ogni istituto o laboratorio deve nominare un incaricato della protezione degli animali che verifichi i seguenti punti: completezza e coerenza delle domande di sperimentazione animale, definizione dei criteri di sorveglianza e d’interruzione e delle misure di riduzione delle sofferenze e disponibilità di una ponderazione degli interessi. Gli incaricati della protezione degli animali devono disporre di un diploma di laurea e seguire un corso di formazione per responsabili d’esperimento.
Addetti alla cura degli animali da laboratorio
La maggior parte degli animali da laboratorio è detenuta in centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati. La competenza delle persone che li accudiscono è quindi di primaria importanza per il benessere degli animali. La persona responsabile della cura degli animali da laboratorio in un centro di detenzione corrispondente necessita quindi di una formazione di guardiano di animali con attestato federale di capacità. Può impiegare personale ausiliario e formarlo autonomamente.
Riconoscimento delle formazioni
L’USAV riconosce i corsi di formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) e valuta l’equivalenza dei corsi di formazione esteri. L’ufficio veterinario cantonale può riconoscere altre formazioni in via eccezionale, se una persona può dimostrare di possedere conoscenze equiparabili o di svolgere una professione con requisiti corrispondenti.
Un elenco completo dei corsi di formazione riconosciuti è disponibile su «animex-ch».
Una volta completata la formazione, i responsabili d’esperimento, gli incaricati della protezione degli animali, i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio e le persone che eseguono gli esperimenti sugli animali devono frequentare regolarmente dei corsi di formazione continua per mantenere aggiornate le loro competenze.
L’ufficio veterinario cantonale riconosce i corsi di formazione continua nel campo della sperimentazione animale. Per garantire una valutazione standardizzata, l’Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC) ha delegato l’esame degli eventi di formazione a un gruppo di specialisti composto da collaboratori di diversi servizi veterinari e ha definito una procedura comune. Ciò garantisce un’applicazione uniforme della legislazione sulla protezione degli animali ed evita ridondanze. La raccomandazione di riconoscimento dell’ASVC è gratuita. Un elenco degli eventi di formazione continua riconosciuti è disponibile in «animex-ch».
Le domande per corsi di formazione continua interni non pubblici o per corsi di formazione continua individuali devono essere presentate direttamente all’ufficio veterinario cantonale competente.
Gruppo di riconoscimento animali da laboratorio
Servizio veterinario Cantone di Ginevra
Se si dispone dell’accesso, effettuare l’upload su «animex-ch», altrimenti inviare un’e-mail a: anthony.carrard@etat.ge.ch
Settori specialistici:
FSNP direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio
FSNP incaricati della protezione degli animali
FSNP responsabili d’esperimento
FSNP persone che eseguono gli esperimenti
Guardiano di animali nel settore degli animali da laboratorio
Gli eventi che riguardano più settori specifici vanno sottoposti al gruppo di riconoscimento più pertinente.