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Prescrizioni per la sperimentazione animale e i centri di detenzione di animali da laboratorio

Sperimentazione animale e centri di detenzione di animali da laboratorio: basi legali, documentazione sulle procedure di autorizzazione, sulla formazione del personale specializzato, sugli obblighi di comunicazione e sull’applicazione animex-ch.

Sperimentazione animale

Qui troverete le informazioni utili in caso di ricorso alla sperimentazione animale. Quest’ultima include qualsiasi azione eseguita su animali vivi per scopi scientifici, ad esempio per la verifica di questioni scientifiche, principi attivi o per scopi didattici e presuppone un’autorizzazione.

Le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali devono essere presentate tramite l’applicazione «animex-ch».

Requisiti per i centri di detenzione di animali da laboratorio

Per la detenzione, l’allevamento e la cura di animali da laboratorio vanno osservati precisi requisiti legali.

Produzione e allevamento di linee geneticamente modificate e animali con mutazioni patologiche

Se producete animali geneticamente modificati, potete presentare una domanda per la cosiddetta autorizzazione semplificata per la produzione, a condizione che vengano utilizzati metodi riconosciuti (allegato 1 dell’ordinanza sulla sperimentazione animale).

È possibile allevare linee animali con aggravi di origine genetica solo con un’autorizzazione speciale. Se durante il relativo rilevamento viene constatato un aggravio, è necessario segnalarlo alle autorità cantonali e richiedere un’autorizzazione per l’allevamento di questi animali.

Rapporti e notifiche sugli esperimenti condotti sugli animali

L’USAV pubblica ogni anno una statistica di tutti gli esperimenti sugli animali contenente tutte le informazioni necessarie per valutare l’applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.

Chi effettua esperimenti sugli animali è tenuto a presentare, per ogni esperimento autorizzato, rapporti tramite il sistema d'informazione animex-ch. Per gli esperimenti che si estendono su più anni, un rapporto intermedio relativo all'attività sperimentale dell'anno civile precedente deve essere presentato annualmente entro la fine di febbraio. Al termine dell'esperimento – al più tardi allo scadere dell'autorizzazione – deve essere presentato un rapporto finale. Entrambi i rapporti comprendono il titolo, il settore, lo scopo dell'esperimento, il numero di animali per specie nonché il grado di gravità classificato retrospettivamente in base al peso effettivamente subito dagli animali. L'USAV pubblica queste informazioni nella statistica sulla sperimentazione animale.

I ricercatori inviano i propri rapporti e le notifiche per via elettronica tramite l’applicazione «animex-ch». Qualora non si disponga di un accesso ad «animex-ch» o se le procedure di autorizzazione vengono svolte al di fuori dell’applicazione, i relativi moduli sono disponibili qui.

Formazione e formazione continua

Chiunque effettui esperimenti sugli animali deve possedere le competenze necessarie, seguire una formazione specifica e regolari formazioni continue. Le stesse esigenze in materia di formazione e formazione continua valgono anche per le persone addette all’accudimento degli animali nei centri di detenzione di animali da laboratorio.

Grazie ai corsi di formazione è possibile acquisire le necessarie conoscenze sulle principali disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali, compreso il principio delle 3R, nonché sull’esecuzione degli esperimenti. I corsi di formazione e formazione continua garantiscono che gli specialisti dispongano delle conoscenze attuali nello svolgimento del proprio lavoro e che le sofferenze degli animali siano ridotte al minimo. Ulteriori requisiti si applicano per i responsabili d’esperimento.