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Proteine animali e insetti nell’alimentazione degli animali da reddito

Dal 1990, a causa dell’encefalopatia spongiforme bovina, vigono severe restrizioni per la somministrazione di proteine animali agli animali da reddito. La revisione dell’ordinanza prevede allentamenti e disposizioni chiare per separare le catene di produzione.

Quadro giuridico e disposizioni

Le proteine trasformate di suini possono essere somministrate al pollame e quelle di pollame ai suini. Le proteine trasformate di insetti sono consentite nell’alimentazione sia del pollame che dei suini. Gli alimenti per animali da reddito possono contenere collagene e gelatina di non ruminanti. Gli alimenti che contengono collagene e gelatina di ruminanti possono essere somministrati soltanto ai non ruminanti.

Per proteggere la salute umana e animale, le disposizioni stabiliscono requisiti chiari per una separazione rigorosa delle catene di produzione degli alimenti. Le aziende devono raccogliere e trasformare separatamente i sottoprodotti di ciascuna specie animale e impiegarli per produrre alimenti per animali in linee di produzione separate. Le aziende agricole possono ricorrere a queste nuove possibilità soltanto se separano rigorosamente i loro allevamenti in base alle specie animali e se immagazzinano e somministrano gli alimenti per animali in modo chiaramente separato.

I controlli ufficiali vengono effettuati lungo l’intera filiera di produzione per garantire il rispetto delle prescrizioni.

Per prevenire l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nel 1990 la Svizzera ha vietato la somministrazione di proteine animali agli animali da reddito. L’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) disciplina questo settore; l’ultima revisione introduce allentamenti mirati. La nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn) precisa i requisiti, in particolare la rigorosa separazione lungo l’intera catena di produzione degli alimenti per animali.

Il divieto di somministrazione è sancito nell’articolo 27 OSOAn; deroghe generali sono disciplinate nell’articolo 28 e altre deroghe specifiche negli articoli 29–32. La somministrazione di proteine trasformate di insetti ad animali acquatici, suini o pollame è disciplinata all’articolo 31a.

Si applicano inoltre le disposizioni della legislazione sugli alimenti per animali. Per maggiori informazioni in merito è possibile rivolgersi all’autorità ufficiale di controllo degli alimenti per animali.