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Inseminazione artificiale / trasferimento di embrioni

L’inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni sono soggetti a prescrizioni di polizia epizootica. L’USAV disciplina i requisiti per i centri di raccolta dello sperma, l’impiego di sperma e la formazione degli specialisti in direttive dettagliate.

Requisiti di polizia epizootica

Gli agenti patogeni possono essere trasmessi anche attraverso sperma, embrioni e ovuli. Per questo motivo, all’inseminazione artificiale e al trasferimento di embrioni si applicano requisiti di polizia epizootica specifici, stabiliti negli articoli 50–58 dell’ordinanza sulle epizoozie.

In varie direttive tecniche l’USAV precisa in dettaglio i requisiti per i centri di raccolta dello sperma, l’impiego di sperma, la formazione di tecnico per l’inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni.