Controprogetto all’iniziativa sulle pellicce e divieto di importazione a livello di ordinanza
Il Consiglio federale contrappone un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)». Questo prevede di introdurre nella legge federale sulla protezione degli animali il divieto sia dell’importazione sia del commercio di pellicce ottenute infliggendo sofferenze agli animali. Il Consiglio federale va quindi oltre quanto richiesto dall’iniziativa popolare, che raccomanda di respingere. Ha inoltre emanato un divieto di importazione delle pellicce ottenute con metodi crudeli a livello di ordinanza entrato in vigore il 1° luglio 2025. Il 5 giugno 2026 il Consiglio federale ha prolungato i periodi transitori per i divieti di importazione e di vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali: il primo entrerà in vigore il 30 giugno 2029, il secondo il 30 giugno 2030.
In seguito, soltanto le pellicce provenienti da produzioni che rispettano il programma di certificazione dell’USAV potranno essere importate a titolo commerciale e vendute. In futuro le consumatrici e i consumatori che acquistano pellicce vere in Svizzera potranno quindi partire dal presupposto che queste provengono da produzioni che rispettano il comportamento tipico della specie e non infliggono dolori o lesioni agli animali.