Polmonite enzootica: aggiornamento sulle misure di lotta
I sequestri delle aziende rimangono in vigore. Nelle aziende da ingrasso, le ulteriori misure sono stabilite in base a una valutazione del rischio. Finora nulla fa pensare a una diffusione fuori dal circuito suinicolo.
Per le aziende di allevamento facenti parte del circuito suinicolo colpito è stato disposto un risanamento totale che prevede l’abbattimento completo dei relativi effettivi nei Cantoni interessati. L’obiettivo è interrompere le catene di contagio e impedire un’ulteriore diffusione della PE.
Il sequestro di primo grado rimane per il momento in vigore. Può essere revocato se le stalle sono state pulite e disinfettate, se le autorità veterinarie cantonali competenti ne hanno verificato lo stato e se le stalle sono rimaste vuote per almeno dieci giorni.
Per ogni azienda da ingrasso, il rischio di diffusione viene valutato individualmente. Si tiene conto dei sintomi della malattia, dei rilevamenti di PE, nonché dell’ubicazione e della distanza dalle aziende suinicole limitrofe.
Le aziende suinicole limitrofe vengono sottoposte a controlli veterinari. In caso di sospetto di PE, vengono prelevati e analizzati campioni per accertare un’eventuale ulteriore diffusione.
I suinicoltori devono registrare tempestivamente i trasferimenti di animali, compilare integralmente i documenti di accompagnamento e rispettare i divieti del traffico di animali ordinati. L’adozione coerente di misure di biosicurezza protegge il proprio effettivo e impedisce la diffusione dell’agente patogeno. La malattia non è pericolosa per l’essere umano.
Documentazione completa del traffico di animali e rispetto delle norme di biosicurezza
Durante il trasferimento di suini, gli agenti patogeni possono diffondersi in altre aziende. Una tracciabilità completa contribuisce a contenere rapidamente la diffusione delle epizoozie. Dati completi e aggiornati consentono alle autorità veterinarie di individuare rapidamente le aziende a contatto e di adottare misure di protezione mirate. La mancata presentazione delle notifiche o il loro ritardo possono rallentare tali accertamenti.
L’USAV ricorda ai suinicoltori i loro obblighi ai sensi dell’ordinanza sulle epizoozie: ogni aumento di suini deve essere notificato alla Banca dati sul traffico degli animali (BDTA) entro tre giorni lavorativi. L’accesso alla BDTA avviene tramite Agate. Inoltre, tutti gli aumenti e le diminuzioni devono essere inseriti nel registro aziendale di controllo degli effettivi entro e non oltre tre giorni.
Chi trasferisce suini in un’altra azienda deve redigere un documento di accompagnamento compilato in modo completo e corretto. È necessario rispettare le restrizioni al traffico di animali disposte dalle autorità veterinarie cantonali.
I suinicoltori possono inoltre contribuire al contenimento della diffusione applicando in modo rigoroso le misure di biosicurezza. Tra queste figurano in particolare le camere di sicurezza, il cambio degli indumenti e la disinfezione delle mani e degli stivali, che permettono di proteggere i propri effettivi e le altre aziende suine.
Per maggiori informazioni, si rinvia al seguente comunicato stampa del Servizio veterinario svizzero (in tedesco).