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Documentazione informativa sul prodotto con relazione sulla sicurezza

Per ogni cosmetico è richiesta una documentazione informativa sul prodotto (in inglese «Product information file», PIF), che contiene, tra le altre cose, una relazione sulla sicurezza e informazioni sulla fabbricazione.

Obbligo di fornire informazioni sul prodotto: come rispettarlo

Chiunque immetta sul mercato un cosmetico deve creare una documentazione informativa sul prodotto (in inglese «Product Information File», PIF).

Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos), art. 5 Documentazione informativa sul prodotto

Contenuto della documentazione informativa sul prodotto

Il PIF deve contenere in particolare le seguenti informazioni:

  • una relazione sulla sicurezza redatta da uno specialista qualificato
  • una descrizione del metodo di fabbricazione
  • una dichiarazione di conformità alla buona prassi di fabbricazione (BPF o Good Manufacturing Practice, GMP)

La relazione sulla sicurezza deve:

  • soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5 OCos
  • essere firmata da uno specialista qualificato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 5 OCos

Strumenti di supporto e linee guida

Linee guida della Commissione europea per la relazione sulla sicurezza

Eccezione: vendita non professionale e non continua

Non è richiesta alcuna relazione sulla sicurezza per i prodotti artigianali che:

  • sono fabbricati per un evento «speciale» (ad es. feste scolastiche, scout)
  • non sono destinati ai bambini al di sotto di tre anni
  • non sono applicati in zona perioculare e sulle membrane mucose.

Tuttavia, anche per questi prodotti è necessario garantire l’innocuità per la salute.

Buona prassi di fabbricazione

I cosmetici devono essere realizzati in modo igienico e pulito. La buona prassi di fabbricazione (BPF) è conforme allo standard ISO 22716 (secondo l’art. 12 e l’all. 7 OCos).

Non è necessaria una certificazione.

Divieto di inganno e caratterizzazione

Per i cosmetici vige il divieto di inganno: le dichiarazioni pubblicitarie non possono essere ingannevoli.

Ne consegue che:

Altre informazioni:

Documento tecnico dell’UE sulle indicazioni pubblicitarie (in inglese)

I requisiti per la caratterizzazione, come le lingue e le informazioni, sono stabiliti nel documento:

Art. 8 e 9 OCos Caratterizzazione

Art. 47 cpv. 1 e 2 ODerr Caratterizzazione, pubblicità e imballaggio