Documentazione informativa sul prodotto con relazione sulla sicurezza
Per ogni cosmetico è richiesta una documentazione informativa sul prodotto (in inglese «Product information file», PIF), che contiene, tra le altre cose, una relazione sulla sicurezza e informazioni sulla fabbricazione.
Obbligo di fornire informazioni sul prodotto: come rispettarlo
Chiunque immetta sul mercato un cosmetico deve creare una documentazione informativa sul prodotto (in inglese «Product Information File», PIF).
Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos), art. 5 Documentazione informativa sul prodotto
Contenuto della documentazione informativa sul prodotto
Il PIF deve contenere in particolare le seguenti informazioni:
- una relazione sulla sicurezza redatta da uno specialista qualificato
- una descrizione del metodo di fabbricazione
- una dichiarazione di conformità alla buona prassi di fabbricazione (BPF o Good Manufacturing Practice, GMP)
La relazione sulla sicurezza deve:
- soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5 OCos
- essere firmata da uno specialista qualificato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 5 OCos
Strumenti di supporto e linee guida
Linee guida della Commissione europea per la relazione sulla sicurezza
Eccezione: vendita non professionale e non continua
Non è richiesta alcuna relazione sulla sicurezza per i prodotti artigianali che:
- sono fabbricati per un evento «speciale» (ad es. feste scolastiche, scout)
- non sono destinati ai bambini al di sotto di tre anni
- non sono applicati in zona perioculare e sulle membrane mucose.
Tuttavia, anche per questi prodotti è necessario garantire l’innocuità per la salute.
Buona prassi di fabbricazione
I cosmetici devono essere realizzati in modo igienico e pulito. La buona prassi di fabbricazione (BPF) è conforme allo standard ISO 22716 (secondo l’art. 12 e l’all. 7 OCos).
Non è necessaria una certificazione.
Divieto di inganno e caratterizzazione
Per i cosmetici vige il divieto di inganno: le dichiarazioni pubblicitarie non possono essere ingannevoli.
Ne consegue che:
- le dichiarazioni devono soddisfare i sei criteri di cui all’allegato 6 OCos
- non sono ammessi riferimenti a proprietà medicinali o terapeutiche: Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), art. 47 cpv. 3 e 4 Caratterizzazione, pubblicità e imballaggio
Altre informazioni:
Documento tecnico dell’UE sulle indicazioni pubblicitarie (in inglese)
I requisiti per la caratterizzazione, come le lingue e le informazioni, sono stabiliti nel documento:
Art. 8 e 9 OCos Caratterizzazione
Art. 47 cpv. 1 e 2 ODerr Caratterizzazione, pubblicità e imballaggio