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Notifica e autorizzazione per le aziende alimentari

In base all’attività svolta, le aziende alimentari devono presentare una notifica o richiedere un’autorizzazione all’autorità cantonale di esecuzione. Essa esamina i documenti, ispeziona l’azienda e, se i requisiti sono soddisfatti, rilascia l’autorizzazione.

Verifica dell’obbligo di autorizzazione

In linea di principio necessitano di un’autorizzazione le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale. I macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina sono soggetti all’art. 6 dell’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC), mentre per tutte le altre aziende si applica l’art. 21 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr). Se l’azienda è soggetta a una di queste disposizioni, deve inoltrare una richiesta di autorizzazione presso la competente autorità cantonale di esecuzione.

Basi legali:

Strumenti per determinare l’obbligo di notifica o di autorizzazione:

Notifica di alimenti speciali

Procedura di autorizzazione

Dopo aver ricevuto i documenti, l’autorità cantonale di esecuzione conduce un’ispezione sul posto. Se l’azienda rispetta tutte le disposizioni legali in materia di derrate alimentari, l’autorità rilascia l’autorizzazione tramite un’apposita decisione. Contestualmente viene assegnato un numero di autorizzazione all’azienda, che può così avviare la propria attività.

Se in un’azienda autorizzata vengono constatati difetti gravi, l’autorizzazione può essere ritirata: in tal caso l’azienda non ha più il permesso di immettere sul mercato i propri prodotti.

Strumenti per un’ispezione uniforme (ai sensi dell’art. 21 ODerr):

Documento relativo alla procedura per i macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina:

Elenco delle aziende alimentari autorizzate

La funzione di ricerca permette di visualizzare tutte le aziende autorizzate: