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Document 02007R1266-20120605

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1266/2012-06-05

2007R1266 — IT — 05.06.2012 — 011.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 283, 27.10.2007, p.37)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 289/2008 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2008

  L 89

3

1.4.2008

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 384/2008 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2008

  L 116

3

30.4.2008

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 394/2008 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2008

  L 117

22

1.5.2008

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 708/2008 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2008

  L 197

18

25.7.2008

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2008 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2008

  L 299

17

8.11.2008

 M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2008 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2008

  L 344

28

20.12.2008

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 123/2009 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2009

  L 40

3

11.2.2009

 M8

REGOLAMENTO (CE) N. 789/2009 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2009

  L 227

3

29.8.2009

 M9

REGOLAMENTON. 1156/2009 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2009

  L 313

59

28.11.2009

 M10

REGOLAMENTO (UE) N. 1142/2010 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2010

  L 322

20

8.12.2010

 M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 648/2011 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2011

  L 176

18

5.7.2011

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 456/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2012

  L 141

7

31.5.2012




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ( 1 ), in particolare il secondo trattino dell’articolo 5, paragrafo 2,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ( 2 ), in particolare l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e il terzo comma dell’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale nella Comunità, tra cui l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto d’uscita da tali zone per gli animali appartenenti alle specie ricettive. La Commissione può stabilire esenzioni da tale divieto in conformità della procedura di cui alla direttiva stessa.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone ( 3 ) prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni»).

(3)

In seguito all’adozione della decisione 2005/393/CE, la situazione della febbre catarrale nella Comunità è cambiata sensibilmente e si sono acquisite nuove esperienze in materia di lotta alla malattia, in particolare in seguito alle recenti incursioni di nuovi sierotipi del virus della febbre catarrale, ossia il sierotipo 8 in un’area della Comunità in cui in precedenza non erano mai stati riportati focolai della malattia e che non era considerata a rischio di febbre catarrale, e il sierotipo 1 di tale virus.

(4)

In base all’esperienza acquisita, è opportuno migliorare l’armonizzazione a livello comunitario delle norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti degli animali ricettivi, esclusi quelli selvatici, per quanto riguarda la febbre catarrale, dal momento che esse sono di importanza fondamentale per la sicurezza del commercio degli animali d’allevamento ricettivi all’interno e in provenienza dalle zone soggette a restrizioni, allo scopo di stabilire una strategia più sostenibile per la lotta alla febbre catarrale. Per motivi di armonizzazione e chiarezza è quindi necessario abrogare la decisione 2005/393/CE e sostituirla col presente regolamento.

(5)

La nuova situazione relativa alla febbre catarrale ha anche indotto la Commissione a richiedere un parere scientifico e un sostegno all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che nel 2007 ha presentato due relazioni scientifiche e due parere scientifici sulla febbre catarrale.

(6)

Conformemente alla direttiva 2000/75/CE, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza deve tenere conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale, nonché dei dispositivi di controllo. Per tener conto di tali fattori, è necessario stabilire norme relative ai requisiti minimi armonizzati per il controllo e la vigilanza della febbre catarrale nella Comunità.

(7)

La vigilanza e lo scambio d’informazioni sono elementi fondamentali di un approccio basato sul rischio per quanto riguarda le misure di controllo della malattia. A tal fine è opportuno, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2000/75/CE, stabilire in particolare una definizione di caso di febbre catarrale, per consentire una comprensione uniforme dei parametri essenziali connessi coi focolai di questa malattia.

(8)

Inoltre, il concetto di zone soggette a restrizioni utilizzato nella decisione 2005/393/CE si è rivelato adeguato, soprattutto quando il virus della malattia è rilevato nell’area colpita in due stagioni consecutive. Per ragioni pratiche e per garantire la chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno stabilire una definizione delle zone soggette a restrizioni, che abbracci sia le zone di protezione sia quelle di sorveglianza delimitate dagli Stati membri in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE.

(9)

La delimitazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale per la quale la vigilanza non rileva alcuna trasmissione della malattia né i vettori competenti è uno strumento essenziale per una gestione sostenibile dei focolai della malattia, così da consentire movimenti sicuri degli animali. A tal fine è opportuno stabilire criteri armonizzati che dovrebbero essere utilizzati per definire il periodo stagionalmente libero dai vettori.

(10)

I focolai della febbre catarrale dovrebbero essere segnalati in conformità dell’articolo 3 della direttiva 82/894/CEE, utilizzando la codificazione e i codici di cui alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE ( 4 ). Alla luce dello sviluppo epidemiologico attuale della febbre catarrale, l’ambito di applicazione dell’obbligo di notifica dovrebbe essere temporaneamente adattato definendo in modo più preciso l’obbligo di segnalare i focolai primari.

(11)

Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo all’origine e all’insorgenza della febbre catarrale ( 5 ), adottato il 27 aprile 2007, è essenziale varare programmi adeguati di vigilanza per rilevare l’insorgere della malattia il più tempestivamente possibile. Detti programmi di vigilanza dovrebbero includere una componente clinica, sierologica ed entomologica che dovrebbe funzionare allo stesso modo in tutti gli Stati membri.

(12)

È necessario un approccio integrato a livello comunitario per analizzare le informazioni epidemiologiche fornite dai programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale, compresa la distribuzione regionale e globale dell’infezione e dei vettori.

(13)

La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 6 ) prevede un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione, il controllo e la sorveglianza della febbre catarrale.

(14)

In conformità della decisione 90/424/CEE, la decisione 2007/367/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità destinato all’Italia per la realizzazione di un sistema di raccolta e analisi dei dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina ( 7 ) ha istituito il «sistema BT-Net» (BlueTongue NETwork application), che si basa sul web ed è destinato a raccogliere, memorizzare e analizzare i dati relativi alla sorveglianza della febbre catarrale negli Stati membri. Un utilizzo completo di tale sistema è di fondamentale importanza per stabilire le misure più appropriate a controllare la malattia, verificarne l’efficacia e consentire movimenti sicuri degli animali appartenenti a specie ricettive. Per garantire una maggiore efficacia ed efficienza degli scambi d’informazioni sui programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale in atto fra gli Stati membri e la Commissione, tali scambi dovrebbero quindi essere effettuati mediante il sistema BT-Net.

(15)

A meno che non risulti necessario procedere alla delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza a livello comunitario in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE, tale delimitazione dovrebbe essere effettuata dagli Stati membri. Tuttavia, per motivi di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero notificare senza indugio alla Commissione le proprie zone di protezione e sorveglianza e gli eventuali cambiamenti apportati. In particolare, uno Stato membro che non intenda mantenere un’area geografica epidemiologicamente rilevante in una zona soggetta a restrizioni dovrebbe fornire in anticipo alla Commissione le informazioni pertinenti per dimostrare l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in detta area.

(16)

Le esenzioni dal divieto di uscita dalla zona soggetta a restrizioni applicabile ai movimenti degli animali ricettivi e del loro sperma, ovuli ed embrioni dovrebbe essere autorizzate in base a un’analisi del rischio che tenga conto dei dati raccolti mediante il programma di vigilanza della febbre catarrale, dello scambio di dati con gli altri Stati membri e la Commissione tramite il sistema BT-Net, della destinazione degli animali e del rispetto di determinati requisiti sanitari che garantiscono la sicurezza degli animali. A certe condizioni, i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata dovrebbero anche essere esentati dal divieto di uscita. Tenuto conto del basso livello di rischio per i movimenti di animali destinati alla macellazione immediata e di determinati fattori di riduzione del rischio, è opportuno stabilire condizioni specifiche che minimizzino il rischio di trasmissione del virus incanalando il trasporto degli animali da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni verso macelli designati in base a una valutazione del rischio.

(17)

I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale non presentano un rischio aggiuntivo per la salute degli animali e dovrebbero pertanto essere autorizzati, a determinate condizioni, dall’autorità competente.

(18)

Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo ai vettori e ai vaccini ( 8 ), adottato il 27 aprile 2007, i movimenti di animali immunizzati in seguito a vaccinazione o per motivi naturali possono essere considerati sicuri, indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo d’origine o dall’attività dei vettori nel luogo di destinazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni cui devono corrispondere gli animali immunizzati prima di essere spostati da una zona soggetta a restrizioni.

(19)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 9 ), la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ( 10 ), la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ( 11 ) e la decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi ( 12 ) stabiliscono che i movimenti di animali siano accompagnati da certificati sanitari. Quando le esenzioni dal divieto di uscita per i movimenti di animali delle specie ricettive dalla zona soggetta a restrizioni si applicano agli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, tali certificati dovrebbero includere un riferimento al presente regolamento.

(20)

In conformità del parere dell’EFSA relativo ai vettori e ai vaccini, è opportuno stabilire condizioni per il trattamento con insetticidi autorizzati in corrispondenza dei luoghi in cui vengono caricati i veicoli che trasportano animali ricettivi da una zona soggetta a restrizioni verso o attraverso aree situate al di fuori da una zona soggetta a restrizioni. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali dovrebbero essere protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia. Tuttavia, il trattamento con insetticidi autorizzati di animali, strutture e dintorni di tali strutture nelle aziende infette dovrebbe essere effettuato solo seguendo un protocollo definito basato sul risultato positivo di una valutazione del rischio caso per caso che tenga conto dei dati geografici, epidemiologici, ecologici, ambientali ed entomologici e di una valutazione del rapporto costi/benefici.

(21)

I certificati sanitari di cui alle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE e alla decisione 93/444/CEE che riguardano gli animali destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo dovrebbero contenere un riferimento all’eventuale trattamento insetticida effettuato a norma del presente regolamento.

(22)

In considerazione dell’esigenza di evitare inutili turbamenti degli scambi, è urgente varare una strategia sostenibile per la lotta al virus della febbre catarrale, che consenta un commercio sicuro degli animali delle specie ricettive che vengono spostati all’interno e dalle zone soggette a restrizioni.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, per quanto concerne la febbre catarrale, all’interno e dalle zone soggette a restrizioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2000/75/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «caso di febbre catarrale» indica un animale che corrisponde a una delle seguenti condizioni:

i) presenta segni clinici che possono indicare la presenza della febbre catarrale;

ii) è un animale di riferimento che è risultato negativo a un test sierologico precedente e ha subito una sieroconversione da negativo a positivo per quanto riguarda gli anticorpi di almeno un sierotipo della febbre catarrale in seguito a tale test;

iii) è un animale in cui il virus della febbre catarrale è stato isolato e identificato come tale;

iv) è un animale risultato positivo ai test sierologici per la rilevazione della febbre catarrale o in cui è stato individuato l’antigene virale o l’acido ribonucleico (RNA) virale specifico di uno o più sierotipi della febbre catarrale.

Inoltre, una serie di dati epidemiologici deve indicare che i segni clinici o i risultati degli esami di laboratorio che suggeriscono la presenza di un’infezione da febbre catarrale sono conseguenza della circolazione del virus nell’azienda in cui è tenuto l’animale, e non il risultato dell’introduzione di animali vaccinati o sieropositivi dalle zone soggette a restrizioni;

b) «focolaio di febbre catarrale» indica un focolaio di tale malattia secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 82/894/CEE;

c) «focolaio primario di febbre catarrale» indica un focolaio secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 82/894/CEE, tenuto conto del fatto che, ai fini dell’applicazione del primo trattino dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, un caso di febbre catarrale è un focolaio primario nei seguenti casi:

i) se non è epidemiologicamente collegato a un focolaio precedente; oppure

ii) se implica la delimitazione di una zona soggetta a restrizioni o un cambiamento di una zona soggetta a restrizioni già esistente come da articolo 6;

d) «zona soggetta a restrizioni» indica una zona che comprende sia la zona di protezione che la zona di sorveglianza stabilite in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE;

e) «zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale» indica un’area geografica epidemiologicamente rilevante di uno Stato membro per la quale, durante una parte dell’anno, la vigilanza non rileva alcun segno di trasmissione del virus della febbre catarrale o di Culicoides adulti che potrebbero essere vettori competenti della malattia;

f) «transito» indica il movimento di animali:

i) da o attraverso una zona soggetta a restrizioni;

ii) da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi di nuovo verso la stessa zona soggetta a restrizioni; oppure

iii) da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi verso un’altra zona soggetta a restrizioni.



CAPO 2

CONTROLLO E VIGILANZA E SCAMBIO D’INFORMAZIONI

Articolo 3

Notifica della febbre catarrale

Gli Stati membri notificano i focolai primari e i focolai di febbre catarrale tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali, utilizzando la codificazione e i codici di cui alla decisione 2005/176/CE.

▼M12

Articolo 4

Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale

Gli Stati membri attuano programmi di controllo e di vigilanza della febbre catarrale degli ovini conformemente ai requisiti minimi di cui all’allegato I.

▼M12 —————

▼B



CAPO 3

RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI DEGLI ANIMALI E DEL LORO SPERMA, OVULI ED EMBRIONI

Articolo 6

Zone soggette a restrizioni

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione, nell’arco di 24 ore, le rispettive zone soggette a restrizioni e qualunque cambiamento della situazione di tali zone.

▼M12

2.  Prima di decidere se espungere un’area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni circostanziate che dimostrino l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale zona per un periodo di 2 anni, comprese 2 stagioni complete di attività del vettore, dopo aver attuato il programma di controllo e di vigilanza della febbre catarrale degli ovini, ai sensi dell’allegato I, punto 3.

▼B

3.  La Commissione comunica agli Stati membri l’elenco delle zone soggette a restrizioni nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

4.  Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle zone soggette a restrizioni poste sui rispettivi territori e lo rendono disponibile agli altri Stati membri e al pubblico.

5.  La Commissione pubblica sul proprio sito Internet, unicamente a fini informativi, l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni.

Tale elenco contiene informazioni sui sierotipi del virus della febbre catarrale che circolano in ciascuna zona soggetta a restrizioni, così da consentire, ai fini previsti agli articoli 7 e 8, l’individuazione delle zone soggette a restrizioni delimitate in diversi Stati membri in cui circolano gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale.

Articolo 7

Condizioni per i movimenti all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni

1.  I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale sono autorizzati dall’autorità competente, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto.

2.  I movimenti di animali da una zona di protezione verso una zona di sorveglianza sono autorizzati soltanto se:

a) gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; oppure

b) gli animali risultano soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure

c) gli animali sono destinati alla macellazione immediata.

▼M12

2a.  gli Stati membri possono delimitare un’area geografica epidemiologicamente rilevante in una zona soggetta a restrizioni come «zona provvisoriamente indenne» purché per un anno, compresa una stagione completa di attività del vettore, il monitoraggio e la sorveglianza ai sensi dell’allegato I, punto 3, abbiano dimostrato l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale parte della zona soggetta a restrizioni per tale sierotipo specifico o combinazione di sierotipi del virus della febbre catarrale.

Uno Stato membro che intenda delimitare una zona soggetta a restrizioni o parte di una zona soggetta a restrizioni come «zona provvisoriamente indenne» deve notificare tale intenzione alla Commissione. La notifica va corredata delle informazioni di cui all’allegato I, punto 3.

La Commissione invia agli Stati membri, nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, l’elenco delle «zone provvisoriamente indenni».

I movimenti di animali all’interno di una zona soggetta a restrizioni, in cui circolano lo/gli stesso/i sierotipo/i del virus della febbre catarrale, verso una parte della stessa zona soggetta a restrizioni, delimitata come «zona provvisoriamente indenne», possono essere autorizzati solo se:

a) gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; o

b) gli animali soddisfano altre adeguate garanzie di salute animale, in base a una valutazione dei rischi, risultata positiva, sulle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure

c) gli animali sono destinati alla macellazione immediata.

▼M7

3.  Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui al paragrafo 2, lettera b), o al paragrafo 2 bis, lettera b).

4.  Per gli animali di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animali conformi a … [articolo 7, paragrafo 1, o articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o articolo 7, paragrafo 2, lettera b), o articolo 7, paragrafo 2, lettera c), o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera a) o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera b), o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera c), indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007».

▼B

Articolo 8

Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE

1.  I movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un’azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situato in una zona soggetta a restrizioni verso un’altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni:

a) risultino conformi alle condizioni di cui all’allegato III del presente regolamento; oppure

b) risultino soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali.

2.  Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.  È predisposta una procedura di inoltro sotto il controllo dell’autorità competente del luogo di destinazione, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni trasportati nelle condizioni previste dal paragrafo 1, lettera b), a meno che gli animali e il loro sperma, ovuli ed embrioni non risultino conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.  I movimenti di animali destinati alla macellazione immediata da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni sono esentati dal divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, punto 1, della direttiva 2000/75/CE, purché:

a) nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione;

▼M4

b) gli animali siano trasportati

 sotto controllo veterinario al macello di destinazione, dove saranno macellati entro 24 ore dall’arrivo e

 direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 ( 13 ) non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni;

▼B

c) l’autorità competente del luogo di spedizione notifichi il previsto movimento di animali all’autorità competente del luogo di destinazione almeno 48 ore prima del carico degli animali stessi.

5.  Nonostante il paragrafo 4, lettera b), l’autorità competente del luogo di destinazione può richiedere, in base a una valutazione del rischio, che l’autorità competente del luogo d’origine istituisca una procedura d’inoltro per il trasporto degli animali di cui a tale paragrafo verso i macelli designati.

Ogni macello designato è individuato mediante una valutazione del rischio che tenga conto dei criteri di cui all’allegato IV.

▼M12

Le informazioni relative ai macelli designati sono rese disponibili agli altri Stati membri e al pubblico.

▼M4

5a.  I movimenti di animali, non certificati ai sensi del paragrafo 1., da un’azienda di una zona soggetta a restrizioni, direttamente verso il punto d’uscita, come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione 93/444/CEE, per essere esportati verso un paese terzo, sono esentati dal divieto di uscita, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 10, paragrafo 1) della direttiva 2000/75/CE, purché:

a) nell’azienda d’origine non sia stato registrato alcun caso di febbre catarrale almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione;

b) gli animali siano trasportati al punto d’uscita

 sotto controllo ufficiale e

 direttamente, a meno che il periodo di riposo di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un punto di controllo situato nella stessa zona soggetta a restrizioni.

▼M4

6.  Per gli animali, il loro sperma, ovuli ed embrioni di cui ai paragrafi 1., 4. e 5a. del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«… (Sperma, ovuli ed embrioni di animali, indicare la dicitura appropriata) conformi a … [articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b); o articolo 8, paragrafo 4; o articolo 8, paragrafo 5a., indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007».

▼M12

Articolo 9

Ulteriori condizioni per il transito di animali

1.  Il transito di animali è autorizzato dall’autorità competente, purché:

a) dopo un’adeguata pulizia e disinfezione presso il luogo del carico, i mezzi con i quali sono trasportati gli animali siano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati. Questo trattamento deve avvenire in ogni caso prima che essi lascino la zona soggetta a restrizioni, o vi entrino;

b) se è previsto un periodo di riposo di oltre un giorno in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali siano protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia in uno stabilimento protetto dai vettori, ai sensi dei criteri di cui all’allegato II.

2.  Il paragrafo 1 non si applica se il transito avviene:

a) esclusivamente da, o attraverso, aree geografiche epidemiologicamente rilevanti della zona soggetta a restrizioni durante il periodo stagionalmente libero da vettori, così definito ai sensi dell’allegato V; o

b) da, o attraverso, parti della zona soggetta a restrizioni delimitata come «zona provvisoriamente indenne» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

3.  Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, o ai quali si fa riferimento nella decisione 93/444/CEE, è aggiunta la seguente dicitura: «Trattamento insetticida/repellente con … (inserire il nome del prodotto) il … (inserire la data) in conformità al regolamento (CE) n. 1266/2007, articolo 9.»

▼M12 —————

▼B



CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2005/393/CE è abrogata.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M12




ALLEGATO I

Requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale (di cui all’articolo 4)

1.    Aspetti generali

I programmi di controllo e di vigilanza della febbre catarrale devono mirare a:

a) individuare qualsiasi possibile incursione del virus della febbre catarrale, e

b) dimostrare eventualmente l’assenza di taluni sierotipi di tale virus in uno Stato membro o in una sua area geografica epidemiologicamente rilevante; oppure

c) stabilire il periodo stagionalmente libero da vettori (sorveglianza entomologica).

L’unità geografica di riferimento a fini di controllo e vigilanza della febbre catarrale va definita con una griglia di circa 45 × 45 km (2 000 km2, circa), se specifiche condizioni ambientali non giustifichino estensioni differenti.

Gli Stati membri possono anche usare, come unità geografica di riferimento a fini di controllo e vigilanza, «la regione» definita dalla direttiva 64/432/CEE, articolo 2, punto 2, lettera p), o «le regioni» definite dall’allegato X della decisione 2005/176/CE, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE ( 14 ).

2.    Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale miranti a individuare una possibile incursione del virus della febbre catarrale

I programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale miranti a individuare una possibile incursione del virus della febbre catarrale comprendono almeno la vigilanza clinica passiva e la vigilanza attiva basata sulle analisi di laboratorio.

2.1. La vigilanza clinica passiva consiste in un sistema ufficiale, permanente e debitamente documentato, che individua e studia i casi sospetti, comprendente un sistema di allarme rapido in grado di segnalarli. I proprietari o i detentori di animali e i veterinari devono poter immediatamente denunciare all’autorità competente ogni caso sospetto.

2.2. La vigilanza attiva basata sulle analisi di laboratorio consisterà in un programma annuale che effettui almeno un controllo sierologico/virologico su animali di riferimento, indagini sierologiche/virologiche o controlli mirati e vigilanza in base a valutazioni dei rischi, o una combinazione di queste attività.

 Il campionamento può avvenire a intervalli prestabiliti durante l’anno, ma deve avvenire almeno una volta l’anno nel periodo ritenuto il più probabile per il rilevamento dell’infezione o della sieroconversione.

 Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale devono essere organizzati in modo che i campioni siano prelevati da animali sensibili (animali, cioè, non vaccinati ed esposti al competente vettore), rappresentativi della struttura della popolazione delle specie sensibili nell’area geografica epidemiologicamente rilevante.

 La dimensione del campione sarà calcolata in modo da individuare la prevalenza prevista in base al rischio noto della popolazione bersaglio con un’affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica epidemiologicamente rilevante. In mancanza di informazioni scientifiche sulla prevalenza prevista per la popolazione bersaglio, la dimensione del campione sarà calcolata in modo da rilevare una prevalenza del 20 %.

 Se i campioni non sono derivati da singoli animali, la dimensione del campione dovrà essere adeguata secondo la sensibilità delle procedure diagnostiche applicate.

 Una vigilanza basata sulle analisi di laboratorio va organizzata in modo che a test diagnostici positivi seguano test sierologici/virologici specifici del sierotipo, mirati al/ai sierotipo/i della febbre catarrale che dovrebbe/ro essere presente/i nell’area geografica epidemiologicamente rilevante, in modo da accertare il sierotipo specifico in circolazione.

3.    Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale, miranti a dimostrare l’assenza di taluni sierotipi del virus della febbre catarrale in uno Stato membro o in un’area geografica epidemiologicamente rilevante

I programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale miranti a dimostrare l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2. La dimensione del campione usato per la vigilanza attiva basata sulle analisi di laboratorio va calcolata in modo da rilevare una prevalenza del 5 % ( 15 ) con un’affidabilità del 95 %. Inoltre:

a) al fine di espungere un’area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, così definita ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri devono dimostrare l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale per un periodo di almeno 2 anni, comprese 2 stagioni di attività del vettore.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le pertinenti informazioni epidemiologiche storiche relative al piano di controllo e vigilanza in atto e i suoi risultati degli ultimi 3 anni; esse comprenderanno almeno:

i) una descrizione delle indagini attualmente in corso e il tipo di test diagnostici effettuati (ELISA, sieroneutralizzazione, PCR, isolamento del virus);

ii) le specie del campione e il numero di campioni prelevati per specie di animali sensibili; se si usano raggruppamenti di sieri, occorre registrare una stima del numero di animali corrispondenti ai sieri analizzati;

iii) la copertura geografica dei campioni;

iv) la frequenza e il calendario dei campionamenti;

v) il numero di risultati positivi indicati per specie degli animali e per situazione geografica;

b) al fine di delimitare una «zona provvisoriamente indenne», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri devono dimostrare l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale per un periodo di almeno 1 anno, compresa una stagione di attività del vettore.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le pertinenti informazioni epidemiologiche storiche relative al piano di controllo e vigilanza in atto e i suoi risultati degli ultimi 2 anni; esse comprenderanno almeno le informazioni descritte alla lettera a), punti da i) a v).

4.    Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale tesi a determinare il periodo stagionalmente libero da vettori (vigilanza entomologica)

La vigilanza entomologica per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori, di cui all’allegato V, deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) consistere in almeno un programma annuale attivo di cattura dei vettori mediante trappole installate in modo permanente per determinare la dinamica della popolazione del vettore;

b) usare solo trappole ad aspirazione a raggi ultravioletti, conformi a protocolli predefiniti; le trappole devono restare in funzione per tutta la notte e funzionare a un ritmo di almeno:

 una notte alla settimana nel mese che precede l’inizio previsto del periodo stagionalmente libero da vettori e nel mese che precede la fine prevista di tale periodo;

 una notte al mese durante il periodo stagionalmente libero da vettori.

Si potrà modificare la frequenza della messa in funzione delle trappole in base alle prove ottenute nei primi 3 anni di funzionamento delle trappole ad aspirazione;

c) porre almeno una trappola ad aspirazione in ogni area epidemiologicamente rilevante nella zona stagionalmente libera da febbre catarrale. Inviare a un laboratorio specializzato, che conti e identifichi le specie vettrici sospette, una percentuale degli insetti raccolti nelle trappole ad aspirazione.




ALLEGATO II

Criteri di uno «stabilimento protetto dai vettori» [cfr. allegato III, sezione A, punti 2, 3 e 4, nonché sezione B, lettera b) e sezione C punto 2, lettera b) dello stesso allegato]

1. Uno stabilimento protetto dai vettori deve soddisfare almeno i requisiti che seguono:

a) deve disporre di appropriate barriere fisiche all’ingresso e all’uscita;

b) le aperture dello stabilimento protetto dai vettori saranno schermate con maglie di calibro opportuno, impregnate regolarmente con un insetticida omologato in base alle istruzioni dei suoi fabbricanti;

c) il controllo e la vigilanza sui vettori va effettuata all’interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;

d) saranno adottate misure atte a limitare o a eliminare siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori;

e) per gestire lo stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali al luogo di carico vanno disposte procedure operative standard, come sistemi di back-up e di allarme.

2. La competente autorità deve omologare uno stabilimento in quanto stabilimento protetto dai vettori, se soddisfa i criteri di cui al punto 1. Essa verificherà, con l’appropriata frequenza, ma almeno 3 volte durante il periodo di protezione prescritto (all’inizio, durante e alla fine del periodo), l’efficacia delle misure attuate mediante una trappola per vettori posta all’interno dello stabilimento protetto dai vettori.

▼M1




ALLEGATO III

Condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita [di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]

▼M4

A.   Animali

Gli animali devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori Culicoidi durante il trasporto verso il luogo di destinazione.

Dev’essere inoltre rispettata almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7:

1.

gli animali devono essere stati tenuti, fino alla spedizione nel periodo stagionalmente libero da vettori definito ai sensi dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale almeno 60 giorni prima della data del movimento e devono essere stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE — «Manuale UIE degli animali terrestri»), con risultati negativi, risalente a non più di 7 giorni dalla data del movimento.

Tale test di identificazione dell’agente non è però necessario per gli Stati membri o le regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore a 3 anni, giustificano la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori ai sensi dell’allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Lo/gli animale/i è/sono stato/i tenuto/i, dalla nascita o almeno per 60 giorni fino alla spedizione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, iniziato il … (inserire la data) ed è/sono stato/i, eventualmente, sottoposto/i (indicare, se del caso) a una prova di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, su campioni risalenti a non più di 7 giorni dalla data del movimento, in conformità all’allegato III, parte A, punto 1) del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

2.

►M12  

Gli animali sono stati protetti, fino al momento della spedizione, da attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, conforme ai criteri di cui all’allegato II, per un periodo di almeno 60 giorni prima della data della spedizione.

 ◄

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 2) del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

3.

►M12  

Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, definito in conformità dell’allegato V, o sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, conforme ai criteri di cui all’allegato II, per un periodo di almeno 28 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico — secondo il manuale dell’OIE sugli animali terrestri — al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, che ha dato risultati negativi e che è stato effettuato almeno 28 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

 ◄

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 3) del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

4.

►M12  

Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, o sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, conforme ai criteri di cui all’allegato II, per un periodo di almeno 14 giorni e sono stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell’agente — secondo il manuale dell’OIE sugli animali terrestri — che ha avuto risultati negativi e che è stato effettuato almeno 14 giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.

 ◄

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i conforme/i all’allegato III, parte A, punto 4) del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

▼M12

5.

Gli animali sono stati vaccinati contro il/i sierotipo/i presente/i, o potenzialmente presente/i, in un’area geografica di origine epidemiologicamente rilevante, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data del movimento;

b) sono stati vaccinati con un vaccino inattivato almeno il numero di giorni in anticipo, necessario per l’inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente — secondo il manuale dell’OIE sugli animali terrestri — che ha avuto risultati negativi e che è stato effettuato almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria stabilita dalle specifiche del vaccino;

c) sono stati precedentemente vaccinati e sono stati rivaccinati con un vaccino inattivato nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;

d) sono stati tenuti, durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale fin dalla nascita o per un periodo di almeno 60 giorni prima della data di vaccinazione e sono stati vaccinati con un vaccino inattivo almeno il numero di giorni in anticipo, necessario per l’inizio della protezione immunitaria definita dalle specifiche del vaccino.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio interno alla UE, ai certificati medici corrispondenti, di cui alle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione aggiuntiva:

«Animale/i vaccinato/i contro i sierotipi della febbre catarrale … (inserire il/i sierotipo/i) con … (nome del vaccino) con un vaccino vivo inattivato/modificato (indicare quale dei due) in conformità all’allegato III, sezione A, punto 5 del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

6.

Gli animali sono stati sempre tenuti in un’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante in cui non era/è presente, o potenzialmente presente, più di un sierotipo, e:

▼M4

(a) essere stati sottoposti a 2 test sierologici secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il primo test va effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento; il secondo, va effettuato su campioni prelevati non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento; o

(b) essere stati sottoposti a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il test va effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali vanno sottoposti anche a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i sottoposto/i a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri teso a individuare gli anticorpi contro il sierotipo del virus della febbre catarrale … (indicare il sierotipo) conformemente all’allegato III, parte A, punto 6), del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

7.

▼M12

Gli animali sono stati sottoposti con risultati positivi a 2 test sierologici adeguati secondo il manuale dell’OIE sugli animali terrestri in grado di rilevare anticorpi specifici nei confronti di tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale presenti, o potenzialmente presenti, nell’area geografica di origine epidemiologicamente rilevante, e:

▼M4

(a) il primo test doveva essere stato effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento; il secondo, doveva essere stato effettuato su campioni prelevati non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento; o

(b) il test sierologico specifico del sierotipo doveva essere stato effettuato almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali dovevano essere sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data del movimento.

Se gli animali cui si riferisce il presente punto sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andrà aggiunta la seguente formulazione supplementare:

«Animale/i sottoposto/i a un test sierologico secondo il Manuale UIE degli animali terrestri teso a individuare gli anticorpi contro tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale … (indicare i sierotipi) presenti o potenzialmente presenti, in conformità all’allegato III, parte A, punto 7), del regolamento (CE) n. 1266/2007.»

▼M12

Per femmine gravide, spostate da una zona soggetta a restrizioni a causa del sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini, occorre che prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento sia stata soddisfatta almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 o che sia soddisfatta la condizione di cui al punto 3. Qualora venga effettuato un test sierologico ai sensi del punto 3, esso sarà effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data di movimento.

▼M4

Se gli animali sono destinati al commercio intracomunitario, ai certificati medici corrispondenti, indicati nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, andranno aggiunte a seconda dei casi una delle seguenti formulazioni supplementari:

«Femmina/e non gravida/e», oppure

«Femmina/e che può/possono essere gravida/e e soddisfa/no la/le condizione/i … (di cui ai punti 5, 6 e 7 prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento, o di cui al punto 3; indicare la menzione corretta)».

▼M1

B.   Sperma degli animali

Lo sperma deve provenire da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;

▼M12

b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, conforme ai criteri di cui all’allegato II, per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e nel corso di essa;

▼M1

c) sono stati tenuti durante il periodo stagionalmente libero da vettori in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale, definita in conformità dell’allegato V, per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, effettuato non prima di sette giorni dalla data d’inizio della raccolta dello sperma, con risultati negativi.

Tale test di identificazione dell’agente non è tuttavia necessario negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui dati epidemiologici sufficienti, ottenuti grazie all’applicazione di un programma di controllo per un periodo non inferiore ai tre anni, comprovano la determinazione del periodo stagionalmente libero da vettori, conformemente all’allegato V.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

▼M5

d) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante il periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all’ultimo prelievo dello sperma da consegnare;

e) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente condotto su campioni ematici prelevati:

i) all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma da consegnare; e

ii) durante il periodo di raccolta dello sperma:

 almeno ogni sette giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure

 almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.

▼M1

Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio ( 16 ) e dalla decisione 95/388/CE della Commissione ( 17 ), oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Lo sperma ottenuto da animali donatori che risultano conformi alle disposizioni di cui al … (punto (a), (b), (c), (d) o (e), indicare a seconda dei casi) dell’allegato III.B del regolamento (CE) No 1266/2007».

C.   Ovuli ed embrioni di animali

1. Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da bovini devono essere stati ottenuti da animali donatori che non presentano i sintomi clinici della febbre catarrale nel giorno della raccolta.

2. Gli ovuli e gli embrioni ottenuti in vivo da animali diversi dai bovini e gli embrioni di bovini prodotti in vitro devono essere stati ottenuti da donatori che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) sono stati tenuti al di fuori di una zona soggetta a restrizioni per almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;

▼M12

b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, conforme ai criteri di cui all’allegato II, per un periodo di almeno 60 giorni prima dell’inizio della raccolta degli embrioni/ovuli e nel corso di essa;

▼M1

c) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli embrioni/ovuli;

d) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente su un campione ematico prelevato il giorno della raccolta degli embrioni/ovuli.

3. Se gli animali cui si riferisce questo punto sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, la seguente dicitura è aggiunta ai certificati sanitari previsti dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio ( 18 ) e dalla decisione 95/388/CE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Gli embrioni/ovuli ottenuti da donatori che risultano conformi alle disposizioni di cui al … (indicare a seconda dei casi, punto 1(a), punto 2(a), punto 2(b), punto 2(c) o punto 2(d)) dell’allegato III.C(2) del regolamento (CE) No 1266/2007».

Le disposizioni del punto 2(a) dell’allegato B della direttiva 89/556/CEE non si applicano agli ovuli e agli embrioni raccolti da donatori tenuti in allevamenti e che sono oggetto di un divieto veterinario o di misure di quarantena relative alla febbre catarrale.

▼B




ALLEGATO IV

Criteri per la designazione dei macelli ai fini dell’esenzione dal divieto d’uscita (di cui al secondo comma dell’articolo 8, paragrafo 5)

Ai fini della valutazione del rischio per la designazione dei macelli ai fini dell’incanalamento dei movimenti di animali da un’azienda situata in una zona soggetta a restrizioni per la macellazione immediata, l’autorità competente del luogo di destinazione ricorre almeno ai seguenti criteri:

1) i dati disponibili grazie ai programmi di controllo e vigilanza, in particolare per quanto riguarda l’attività dei vettori;

2) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;

3) i dati entomologici lungo l’itinerario;

4) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;

5) il possibile impiego di insetticidi e repellenti in conformità della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( 19 );

6) l’ubicazione del macello rispetto alle aziende zootecniche;

7) le misure in materia di biosicurezza in vigore presso il macello.




▼M12

ALLEGATO V

Criteri per la definizione del periodo stagionalmente libero da vettori (di cui all’articolo 9, paragrafo 2)

▼B

Ai fini della determinazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale, il periodo stagionalmente libero dai vettori per una determinata area geografica epidemiologicamente rilevante di uno Stato membro («area geografica epidemiologicamente rilevante») va definito a cura dell’autorità competente facendo ricorso almeno ai seguenti criteri:

1)   Criteri generali

a) Dev’essere in vigore un programma di controllo e/o vigilanza della febbre catarrale.

b) I criteri e le soglie specifici utilizzati per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori devono essere definiti considerando le specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di principali vettori nell’area geografica epidemiologicamente rilevante.

c) I criteri utilizzati per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori si applicano considerando i dati relativi all’anno in corso e agli anni precedenti (dati storici). Occorre inoltre tenere conto degli aspetti connessi con la standardizzazione dei dati relativi alla sorveglianza.

2)   Criteri specifici

a) Non vi è circolazione del virus della febbre catarrale nell’area geografica epidemiologicamente rilevante, come risulta dai programmi di vigilanza della malattia o da altre prove che suggeriscono un arresto del virus.

b) È cessata l’attività effettiva e potenziale del vettore, come risulta dalla vigilanza entomologica nel quadro dei programmi di controllo e/o vigilanza della febbre catarrale.

c) Le catture delle specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di vettori del sierotipo presente nell’area geografica epidemiologicamente rilevante sono al di sotto della soglia massima di vettori raccolti che dev’essere definita per l’area geografica epidemiologicamente rilevante. In assenza di elementi solidi a sostegno della determinazione della soglia massima si ricorre all’assenza totale di campioni di Culicoides imicola e a meno di cinque Culicoides fertili per trappola.

3)   Criteri supplementari

a) Condizioni termiche con un effetto sull’attività dei vettori nell’area geografica epidemiologicamente rilevante. Le soglie termiche sono definite in considerazione del comportamento ecologico delle specie di Culicoides di cui è dimostrato o sospetto il ruolo di vettori del sierotipo presente nell’area geografica epidemiologicamente rilevante.



( 1 ) GU L 378 del 31.12.1982. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

( 2 ) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

( 3 ) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/357/CE (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 44).

( 4 ) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).

( 5 ) The EFSA Journal (2007) 480, pagg. 1-20.

( 6 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

( 7 ) GU L 139 del 31.5.2007, pag. 30.

( 8 ) The EFSA Journal (2007) 479, pagg. 1-29.

( 9 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

( 10 ) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

( 11 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).

( 12 ) GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

( 13 ) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

( 14 ) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

( 15 ) Per un periodo transitorio fino al 31 agosto 2012, le dimensioni del campione per l’indagine possono essere calcolate in modo da rilevare una prevalenza del 20 %.

( 16 ) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

( 17 ) GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30.

( 18 ) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

( 19 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

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