Dichiarazione delle derrate alimentari: il Consiglio federale esamina se è necessario un miglioramento

Berna, 11.09.2020 - Entro la fine dell’anno il Consiglio federale esaminerà se la dichiarazione del foie gras, delle cosce di rana e dei prodotti in pelle di rettile debba essere migliorata. Nella seduta del 11 settembre 2020 ha adottato il rapporto «Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari», il quale spiega come può essere migliorata la dichiarazione delle derrate alimentari e di alcuni prodotti di origine animale se i loro metodi di produzione si discostano dal diritto svizzero.

Attualmente sul mercato svizzero sono disponibili prodotti esteri fabbricati con metodi non compatibili con il diritto nazionale, come ad esempio la legge sulla protezione degli animali. Un esempio è rappresentato dalle uova provenienti da allevamenti in batteria, vietati in Svizzera. Già oggi alcuni metodi di produzione vietati nel nostro Paese devono essere indicati sugli imballaggi.

Il rapporto adottato fa luce sulle condizioni quadro giuridiche e fattuali dei nuovi obblighi di dichiarazione, possibili sulla base del diritto applicabile senza necessità di modifiche legislative. Tuttavia, i nuovi obblighi di dichiarazione sono spesso problematici in relazione agli obblighi internazionali della Svizzera, in quanto sussiste il rischio che i prodotti esteri vengano discriminati; ad esempio, non esiste una definizione riconosciuta a livello internazionale per l'espressione «crudele per gli animali».

Il Consiglio federale esamina se è necessario un miglioramento
l rapporto indica per quali prodotti la dichiarazione potrebbe diventare obbligatoria in futuro. Sulla base di queste raccomandazioni, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare entro la fine dell'anno una migliore dichiarazione del foie gras, delle cosce di rane non stordite e dei prodotti in pelle di rettile ottenuti con metodi crudeli per gli animali. Inoltre, entro la fine dell'anno, si dovrà esaminare come si potrebbe invertire l'onere della prova. Chiunque immetta sul mercato svizzero prodotti stranieri dovrebbe poi essere in grado di dimostrare che la mancanza di dichiarazione è lecita. Senza l'inversione dell'onere della prova, spetterebbe alle autorità esecutive dimostrare che un prodotto è stato indebitamente non dichiarato. Entro il 30 giugno 2021, il DFI deve inoltre effettuare un esame preliminare per migliorare la dichiarazione delle derrate alimentari derivanti da suini castrati senza stordimento e delle derrate alimentari per la cui produzione sono stati utilizzati prodotti fitosanitari vietati in Svizzera.

Il rapporto si basa sul postulato 17.3967 della Commissione per la scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) e sulle mozioni Munz 19.3200 «Obbligo di dichiarazione per le pelli di rettile» e Trede 19.3390 «Introdurre un obbligo di dichiarazione per la lana merino e i prodotti derivati ottenuti con la pratica del mulesing».


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